Art. 6.
(Successione nel contratto di locazione e nel diritto di abitazione).

      1. In caso di abbandono della comune residenza o di decesso del componente l'unione di fatto che risulta locatario, l'altro componente subentra nella titolarità del contratto di locazione.
      2. In caso di decesso del componente l'unione di fatto, proprietario dell'abitazione adibita a residenza comune, il superstite mantiene il diritto di abitare nel medesimo immobile ai sensi degli articoli 1022 e seguenti del codice civile.